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Split payment, ecco gli ultimi chiarimenti del Fisco

Con la circolare 27/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sullo split payment. A proposito: di cosa si tratta? E di cosa bisogna tenere a mente? Che cosa è lo split payment Lo split payment (letteralmente: scissione dei pagamenti) è un meccanismo che è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015, e che …

Con la circolare 27/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sullo split payment. A proposito: di cosa si tratta? E di cosa bisogna tenere a mente?

Che cosa è lo split payment

Lo split payment (letteralmente: scissione dei pagamenti) è un meccanismo che è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015, e che prevede che in caso di acquisti di beni e di servizi effettuati da soggetti definiti “affidabili” (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.

Perchè serviva la circolare del Fisco

Introdotto quanto sopra, il Fisco ha deciso di intervenire sulla disciplina di settore con una circolare che illustra le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (Dl 50/2017). In particolare, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da Pa centrali o locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa.

Un’altra delle principali novità introdotte è poi concernente l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.

A chi bisogna fatturare con split payment

La circolare fa in particolar modo il punto sull’individuazione della platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento.

Di fatti, in seguito alle modifiche che sono state apportate con il Dl 50/2017, rientrano a pieno titolo nell’applicazione dello split payment “nuove” Pa e società. In particolare, per quanto riguarda le Pa, la platea degli interessati corrisponde adesso a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico, ovvero tutti gli enti che risultano essere iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano inoltre nella scissione dei pagamenti tutte le società che risultano essere controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili a questo collegamento.

Lo split payment per i professionisti

Nella sua circolare chiarificatrice, l’Agenzia delle Entrate ricorda che con decorrenza dal 1 luglio 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti si intende esteso anche ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Due modalità di esigibilità

Nel provvedimento consultabile in maniera integrale online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco coglie l’occasione per poter ricordare che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto.

Si tratta dunque di una doppia modalità di esigibilità, con la scelta per l’esigibilità anticipata che potrà essere effettuata in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata: per poter esprimere la preferenza sarà sufficiente osservare il comportamento concludente del contribuente.

Come effettuare i versamenti

Tra le varie novità illustrate dalla circolare n. 27/E c’è anche la modalità con la quale le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all’Erario dell’Iva dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Poche le innovazioni in tal senso. I soggetti interessati possono infatti effettuare il versamento cumulativo dell’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, oppure effettuare dei versamenti cumulativi giornalieri (in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno) o infine – rammenta il comunicato sul sito delle Entrate – versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

È altresì possibile, si rammenta, che le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi scelgano di far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi.

Cosa fare in caso di errore

Considerata la recente entrata in vigore delle novità in questione, l’Agenzia ha poi colto l’occasione per poter chiarire che i soggetti che – pur dovendo applicare lo split payment – non hanno provveduto, emettendo così fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare, non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta.

A partire dal 7 novembre (data di pubblicazione della circolare), i fornitori dovranno invece regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

Business Development Manager at Dynamo, Author Manuale di Equity Crowdfunding, Angel Investor in CrossFund, Journalist, Crowdfunding Marketing Strategist, Startup-News.it founder, IED Lecturer.

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