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Regolamento crowdfunding, raccoglieranno anche le srl

Il regime transitorio attualmente in vigore terminerà a novembre 2023. Nel frattempo il decreto attuativo prevede che Consob e Banca d’Italia possano mettere in campo procedure di autorizzazione semplificate. La principale novità riguarda la possibilità per le srl di fare raccolta

Novità sul regolamento crowdfunding. Il decreto di attuazione del regolamento europeo 2020/1503 relativo ai servizi di crowdfunding è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo significa che l’ordinamento nazionale è ora ufficialmente pronto a implementare le regole della Comunità Europea. Le piattaforme italiane possono raccogliere capitali con la formula dell’equity crowfunding e del lending crowdfunding in tutti i 27 Paesi UE. Ma quali sono gli aspetti salienti del decreto di attuazione?

Anche le comuni srl potranno accedere allo strumento dell’equity crowdfunding, ma facciamo una precisazione: già adesso startup e pmi, per lo più srl, raccolgono sui portali di crowdfunding.

Messe nero su bianco le autorità nazionali competenti

Come avevamo scritto in un altro articolo tempo fa, le autorità nazionali competenti, in Italia, per quanto riguarda il crowdinvesting, sono Consob e banca d’Italia. Alla Consob sono stati riconosciuti tutti i poteri che riguardano:

  • rilascio delle licenze nazionali;
  • sorveglianza sul rispetto delle regole europee;
  • verifiche su trasparenza e correttezza delle informazioni messe a disposizione dei possibili investitori;
  • individuazione delle disposizioni nazionali per le comunicazioni di marketing delle campagne di raccolta;
  • comunicazioni con l’ESMA, l’autorità europea che si occupa di supervisionare il mercato unico del crowdfunding, detentrice del registro degli operatori autorizzati.

Alla Banca d’Italia, invece, sono stati affidati compiti specifici sul controllo dell’operato delle piattaforme e in particolare:

  • adeguatezza patrimoniale,
  • contenimento del rischio,
  • verifiche su governo societario, requisiti organizzativi, organizzazione amministrativa e contabile,
  • requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding, per chi detiene a partire dal 20% del capitale o dei diritti di voto.

Chiarite le regole sull’ammissibilità delle srl

Si allarga la platea delle aziende che possono ricorrere allo strumento del crowdinvesting, ora possono accedere alla raccolta anche le srl, che si affiancano a PMI e startup, innovative e non. Leggiamo infatti che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding , nei limiti previsti dal regolamento”.

Staremo a vedere se questa apertura alle srl darà o meno un impulso concreto al mercato, attualmente in una fase di stallo.

Regime transitorio e autorizzazioni semplificate

Il regime transitorio attualmente in vigore terminerà a novembre 2023. Nel frattempo il decreto attuativo prevede che Consob e Banca d’Italia possano mettere in campo procedure di autorizzazione semplificate “per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding”.

Ciò dovrebbe velocizzare la concessione delle licenze, almeno per gli operatori che operano da più tempo, in modo tale da non metterli in difficoltà rispetto a una concorrenza (soprattutto inglese e americana) che si sta già facendo agguerrita.

Cosa devono fare le piattaforme che non sono in regola

La normativa sui provider di servizi di crowdfunding, in realtà, riguarda solo l’equity crowdfunding e il lending crowdfunding, mentre lascia “scoperte” altre forme di raccolta. Secondo il decreto pubblicato in Gazzetta, le piattaforme che non operano in questi specifici settori ma si occupano ad esempio di lending tra privati, reward crowdfunding e donation crowdfunding, dovranno solo avvisare esplicitamente i propri utenti del fatto che non possono operare in tutta UE seguendo le regole (e le tutele) europee.

La frase che dovranno pubblicare è questa: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”.  Questo avviso dovrà essere mostrato nella landing page e rimanere visibile durante tutta la navigazione sul sito.

Cosa succede a chi non rispetta le regole

I soggetti che non rispetteranno le regole europee riceveranno una sanzione pecuniaria che prevede 500 fino a 500.000 euro di ammenda, oppure fino al 5 per cento del fatturato per soggetti che fatturano oltre i 500.000 euro.

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