Ravvedimento, ecco come funziona
Può capitare a ogni impresa e a ogni imprenditore di non essere in grado di pagare temporaneamente le proprie esposizioni nei confronti del Fisco, o di aver dimenticato un appuntamento fiscale. Ebbene, fortunatamente in queste situazioni è possibile correre ai ripari limitando le sanzioni attraverso l’istituto del ravvedimento. Ma di che cosa si tratta? E …
Può capitare a ogni impresa e a ogni imprenditore di non essere in grado di pagare temporaneamente le proprie esposizioni nei confronti del Fisco, o di aver dimenticato un appuntamento fiscale.
Ebbene, fortunatamente in queste situazioni è possibile correre ai ripari limitando le sanzioni attraverso l’istituto del ravvedimento. Ma di che cosa si tratta? E come funziona? Come si effettuano i versamenti?
Cerchiamo di saperne un po’ di più, svelando tutto ciò che dovete sapere su questo tema!
Che cosa è il ravvedimento
Il ravvedimento è un istituto attraverso il quale è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Chi può usare il ravvedimento
Il ravvedimento viene consentito a tutti i contribuenti interessati. Si tenga peraltro in considerazione che prima delle modifiche che sono state introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poter usufruire di tale strumento era necessario rispettare alcuni limiti di tempo, ed era altresì necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa, non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche, non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Queste preclusioni, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non sono più operanti, e dunque ne deriva che il ravvedimento è inibito solamente dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Come utilizzare il ravvedimento per la regolarizzazione
Come vedremo, per poter regolarizzare la propria posizione sarà sufficiente effettuare i versamenti utilizzando gli appositi modelli.
Il versamento dovrà ricomprendere l’imposta dovuta, gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e la sanzione in misura ridotta. Ma in che forma?
Quanto sono ridotte le sanzioni
Come abbiamo modo di notare consultando le schede esplicative presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione è fortemente ridotta. Riepiloghiamo in tal proposito che lo “sconto” sulla sanzione è pari:
- a 1/10 della sanzione ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Anche in questo caso, giova rammentare come l’intervento normativo avvenuto con il decreto legislativo n. 158/2015 abbia apportato delle variazioni alla normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Ne consegue che se la regolarizzazione con il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Si tenga inoltre in considerazione che un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Come fare i versamenti del ravvedimento
Per poter effettuare i versamenti di cui alla fruizione del ravvedimento, sarà sufficiente utilizzare il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti, o il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti. Ancora, è a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Come ottenere maggiori informazioni
Potete ottenere maggiori informazioni sul ravvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.