Le tutele degli investitori nell’Equity Crowdfunding
Quali sono le tutele degli investitori in una campagna di equity crowdfunding? Ce ne parla l’avvocato Marco Sandoli, partner dello studio Di Tanno Associati.
Ti sei mai chiesto che tipo di tutele ha un investitore che decide di sottoscrivere delle quote in una campagna di equity crowdfunding? Ce ne parla l’avvocato Marco Sandoli, partner dello studio Di Tanno Associati.
Tutela investitori Equity Crowdfunding: l’Italia è sempre stata all’avanguardia
La prima cosa da dire è che l’Italia per una volta è all’avanguardia nella tutela degli investitori in Equity Crowdfunding, visto e considerato che è stato il primo Paese in Europa a dotarsi di una normativa specifica sull’equity crowdfunding. Esiste infatti, da oramai un decennio, una normativa che si sostanzia in un regolamento di Consob (18592/2013), il quale disciplina in modo organico la raccolta di capitali tramite portali online, quindi tramite portali di equity crowdfunding.
Le tutele per gli investitori si dividono in due macro aree:
- tutele degli investitori nei rapporti con la società e con i founder
- tutele degli investitori nei rapporti con il portale che gestisce la raccolta
Occupiamoci separatamente di ciascuno di questi gruppi.
Tutele degli investitori nei rapporti con la società e con i founder
Su questo tema, il principale strumento che ha l’investitore è sicuramente il diritto di co-vendita detto anche “tag along”. Per legge, per poter fare raccolta è necessario inserire nello statuto questo tipo di clausola che assicura all’investitore di minoranza, la possibilità, nel caso di trasferimento del controllo della società, di seguire e quindi di vendere alle stesse condizioni economiche a cui vende il socio di maggioranza. Questa è una tutela fondamentale perché evita il rischio di rimanere dentro un investimento vita natural durante. Con questa tutela si ha la certezza di poter uscire alle stesse condizioni del socio di controllo.
Il diritto di co-vendita evita il rischio di rimanere dentro un investimento vita natural durante
Altre tutele che si possono prevedere nello statuto o nei patti parasociali sono:
- Liquidation preference
- Anti-diluition
La liquidation preference
La Liquidation preference è una clausola altrettanto importante ma che non sempre è presente. Questa clausola assicura all’investitore finanziario e, quindi, anche all’investitore di minoranza che sottoscrive tramite portale, il diritto a ricevere eventuali distribuzioni o eventuali proventi dell’investimento (tipicamente il corrispettivo del prezzo di vendita) in via preferenziale rispetto ai founder.
Pertanto, il meccanismo prevede una distribuzione preferenziale ad esempio del corrispettivo di vendita fintanto che il socio finanziatore sia rientrato completamente dell’investimento fatto. Una volta rientrato dall’investimento, la distribuzione non è più preferenziale, quindi normalmente si passa a una distribuzione proporzionata alla quota di partecipazione.
Anche questo è uno strumento interessante perché fa in modo che chi ha sostenuto la società nella prima fase di sviluppo, venga remunerato anticipatamente proprio perché ha creduto nella società.
La clausola anti diluizione
Questa clausola prevede un meccanismo tale per cui il socio che è entrato a una certa valutazione non venga diluito nel caso di aumento di capitale a una valutazione inferiore. Queste forme di tutela normalmente si esprimono tramite clausole statutarie.
Pubblicazione del patto parasociale
Un’altra formula di tutela è rappresentata dalla pubblicazione del patto parasociale eventuale. Diciamo “eventuale”, non a caso, perché nella realtà potrebbe anche non esserci un patto parasociale. Tuttavia, se c’è, questo deve essere pubblicato sul sito della società e deve essere ovviamente comunicato ai soci.
Tutele nei rapporti con il Portale di raccolta
Passiamo poi alle tutele che gli investitori hanno nei rapporti con il gestore del portale. La prima cosa che gli investitori devono sapere è che i gestori dei portali sono soggetti a vigilanza della Consob, e quindi nessuno può “improvvisarsi” gestore: bisogna disporre di specifici requisiti che devono a loro volta essere verificati da parte delle autorità competenti.
Una volta verificati, Consob autorizza il portale a iscriversi in un elenco che è pubblico, e che quindi permette a qualunque investitore di fare dei controlli mirati.
Ricordiamo in tal proposito che le indicazioni che il gestore deve rispettare sono volte tutte ad assicurare all’investitore un percorso di investimento consapevole. Tuttavia, Consob, a differenza di quanto avviene nelle IPO, non entra nel merito della documentazione che viene messa a disposizione sul portale, ma si limita a vigilare sul gestore del portale.
I documenti da pubblicare
Ecco quali sono gli elementi che tipicamente il portale deve mettere a disposizione dell’investitore per fargli prendere una scelta consapevole.
- Il business plan,
- il curriculum vitae dei promotori dell’iniziativa,
- l’informativa contabile, rappresentato tipicamente dall’ultimo bilancio disponibile,
- un documento informativo che ricorda un po’ il prospetto Consob relativo alle IPO, ma che in realtà contiene solo un’indicazione dei rischi specifici dell’offerta (di conseguenza è un documento più snello, di poche pagine).
Il diritto di Ripensamento
Fondamentale poi a tutela dell’investitore è il diritto di ripensamento. Ovvero, ciascun soggetto che aderisce a una campagna, ha sette giorni di tempo dal momento in cui ha sottoscritto, per ripensarci senza dover fornire nessun tipo di spiegazione e chiedere di riavere indietro i propri soldi senza nessun tipo di costo.
Il diritto di Revoca dell’investimento
C’è poi il diritto di Revoca dell’investimento che è un evento esercitato molto più raramente, perché presuppone la comparsa di fatti nuovi non esplicitati sul portale o comunque l’emersione di errori materiali rispetto alla documentazione caricata sul portale. Qualora si dovesse verificare questa eventualità e l’investitore riscontrasse che ci si trova di fronte a una di queste situazioni ha il diritto di revocare l’investimento.
Gli investitori professionali
L’ultima forma di tutela, se vogliamo, indiretta, è rappresentata dal fatto che la campagna per perfezionarsi, quindi per essere valida, necessita della sottoscrizione da parte di investitori professionali o altri soggetti qualificati che devono sottoscrivere almeno il 5% dell’intera raccolta ovvero il 3% se la raccolta riguarda una PMI con gli ultimi due bilanci revisionati.
Inoltre, il portale normalmente fa una profilazione del cliente mediante un questionario al fine di verificare che l’investitore abbia compreso che sta investendo in capitale di rischio integrale del capitale (con conseguente rischio di perdere l’intero capitale), e che si tratta di investimenti di tipo illiquido, quindi investimenti che hanno orizzonte temporale medio-lungo.