Fatture elettroniche, tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni interessanti chiarimenti rivolti a chi emettere e riceve fatture attraverso il sistema dell’interscambio. Riepiloghiamo i contenuti dei punti principali nelle righe che seguono, a beneficio di tutte le startup interessate. Fatture elettroniche L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile scegliere di non inviare i dati delle fatture emesse …
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni interessanti chiarimenti rivolti a chi emettere e riceve fatture attraverso il sistema dell’interscambio. Riepiloghiamo i contenuti dei punti principali nelle righe che seguono, a beneficio di tutte le startup interessate.
Fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile scegliere di non inviare i dati delle fatture emesse e ricevute che transitano nel sistema dell’interscambio (Sdi). Tuttavia, nell’ipotesi in cui la notifica dell’invio di una fattura elettronica mediante Sdi abbia dato esito negativo, poiché ad esempio il destinatario/cessionario l’ha rifiutata, quest’ultimo può ben vantare il titolo di non registrarla nella propria contabilità, con la conseguenza che la fattura non sarà presa in considerazione dal Sdi come fonte di dati fattura.
Di contro, se la notifica diventa positiva per la decorrenza dei termini (ovvero, nell’ipotesi in cui il destinatario non abbia inviato alcun esito entro i 15 giorni previsti dal processo), la fattura si considera pienamente emessa e ricevuta, e dunque i relativi dati sono memorizzati dal sistema senza che vi sia necessità per il cedente e per il cessionario di trasmetterli con lo spesometro.
Ordine delle fatture
Importante chiarimento è poi relativo all’ordinazione delle fatture. Le Entrate stabiliscono in tal proposito che nei file da inviare, i dati delle fatture possono essere ordinati secondo il criterio più comodo per il contribuente. È dunque possibile ordinare i documenti per data di emissione, mentre quelle ricevute possono ad esempio essere ordinate per data di registrazione.
È possibile ordinare le fatture per data di emissione, mentre quelle ricevute possono essere ordinate per data di registrazione.
Per quanto poi concerne il numero di emissione delle fatture, le specifiche tecniche suggeriscono di valorizzare il “numero” in formato alfanumerico, sebbene tale indicazione non sia affatto vincolante, lasciando così il contribuente libero di scegliere il formato preferito. Inoltre, considerato che il numero riportato nella fattura che è stata ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti da chi riceve la fattura, se quest’ultimo non ha a disposizione tale dato, può scegliere di valorizzare il “numero” anche con il valore “0”.
Esigibilità differita
Il blocco informativo sull’esigibilità è di natura opzionale. Tuttavia, se il contribuente desidera compilarlo, deve inserire “S” per le operazioni in split payment, per quelle col regime dell’Iva per cassa o per il commercio di prodotti farmaceutici. Nelle altre ipotesi, invece, deve essere inserito il valore “I” (l’esigibilità si intende dunque immediata).
Fatture cointestate
L’Agenzia delle Entrate rammenta infine che non è “plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B). Di contro, è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C), riportando i dati di uno solo dei soggetti nella sezione “Identificativi Fiscali”.