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Crowdfunding, nuovo Regolamento Consob 2023

Lo scorso 1° giugno 2023 con Delibera n. 22720 è stato adottato ufficialmente il nuovo Regolamento Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) in materia di servizi di crowdfunding.

Il nuovo Regolamento Consob è ufficiale ed è stato anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il 10 giugno 2023). Un atto dovuto che dopo mesi di attesa dà attuazione al Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e anche agli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.

Cosa prevede il Regolamento UE

Il Regolamento Europeo sul crowdfunding (tra le altre cose) sancisce che dopo l’11 novembre 2023 potranno continuare a operare solo le piattaforme di servizi di crowdfunding in regola secondo la normativa europea, E questo vale in Italia come negli altri paesi membri dell’Unione. Le nuove regole si applicano a tutte le piattaforme di equity e lending crowdfunding. L’autorizzazione può essere ottenuta presentando la domanda a qualsiasi Stato Membro e una volta ottenuta permette di chiedere e ottenere di sollecitare e raccogliere capitali anche in tutto il resto della Comunità Europea.

I fornitori autorizzati secondo la normativa nazionale possono continuare a lavorare solo fino al 10 novembre 2023. La Consob li ha invitati a presentare al più presto l’istanza di autorizzazione, per non rischiare interruzioni e sospensioni del servizio. L’iter di autorizzazione, infatti, ha i suoi tempi che possono non essere proprio rapidi.

Nuovo Regolamento Consob, cosa c’è da sapere

Il nuovo Regolamento Consob abroga il precedente, relativo alla raccolta di capitali attaverso le piattaforme online, che risale al 26 giugno 2013 (n. 18592). Il Regolamento attuale è suddiviso in cinque parti:

  1. disposizioni generali e modalità di trasmissione alla Consob per ottenere l’autorizzazione;
  2. dettagli sul processo di autorizzazione;
  3. obblighi informativi delle piattaforme nei confronti di Consob;
  4. comunicazioni di marketing;
  5. ulteriori obblighi, incluse le informazioni relative alle singole offerte.

Il nuovo Regolamento Consob descrive dettagliatamente quali sono gli obblighi degli operatori, richiamando tutta la legislatura in materia. E chiarisce anche alcune regole legate alla comunicazione e al marketing in ottica crowdfunding. Ad esempio è chiaramente indicato che ogni comunicazione di marketing debba specificare (con modalità tali da garantire un’immediata e agevole percezione) questa avvertenza: “prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”.

Gli obblighi informativi a carico degli operatori

Le piattaforme erano già soggette a una serie di regole in materia di informazione, sia nei confronti dei potenziali investitori sia verso le autorità competenti. Il nuovo Regolamento Consob specifica che i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF debbano fornire ai potenziali investitori la scheda, in lingua italiana, contenente le informazioni chiave sull’investimento (come previsto dagli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503). Questa scheda deve essere contestualmente resa disponibile alla Consob, secondo le modalità specificate dalle istruzioni operative.

I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati devono anche comunicare tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia:

  • le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding;
  • ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2020/1503;
    le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 (entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno).

I consigli di Consob

Per facilitare la presentazione dell’istanza di autorizzazione, la Commissione ha messo a disposizione degli operatori di settore un file compilabile da usare per preparare la domanda propria domanda. Si tratta di fatto del formulario editabile allegato al Regolamento delegato (Ue) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022.

La Consob ha espressamente chiesto alle piattaforme di verificare con grande attenzione sia la completezza, sia la chiarezza e la coerenza delle informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione. Questo per evitare che qualche discrepanza nei dati forniti porti a ritardi nell’ottenimento della licenza.

La Consob inoltre ha anche suggerito agli operatori di tenere conto di tutta la normativa collegata alla materia e in particolare:

  • i Regolamenti delegati attuativi del Regolamento Ue 1503 del 2020,
  • gli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia pubblicati il 17 maggio 2023 da Banca d’Italia

Per approfondire il tema del nuovo Regolamento Europeo sul crowdfunding leggi anche Equity Crowdfunding, troppe piattaforme? Il regolamento europeo cambierà le carte in tavola.

Qui invece il regolamento completo

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