Crowdfunding Europeo, cosa cambia e quando parte?
il nuovo crowdfunding europeo, European Crowdfunding Service Providers sarà applicabile dal 10 novembre 2021
La crescita del crowdfunding come canale di finanza alternativa per imprese e privati è ormai un dato di fatto. Eppure, l’opinione comune è che questa crescita nel 2021 potrebbe subire un’accelerazione aggiuntiva dovuta sicuramente alla maggior domanda da parte delle imprese, ma anche a causa di una spinta che arriva dal nuovo regolamento europeo.
L’Italia è stato il primo paese europeo ad aver normato nel dettaglio l’equity crowdfunding con il Regolamento Consob 18592/2013, oltre alla normativa primaria del Tuf.
Queste regole disciplinano soprattutto gli obblighi dei gestori delle piattaforme in termini di requisiti per operare e regolano l’iter dell’operazione di offerta di titoli.
Con il nuovo Regolamento European Crowdfunding Service Providers 2020/1503 dell’ottobre scorso, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si avvierà un mercato comune europeo dei portali di crowdfunding, che saranno censiti in un registro europeo.
Il nuovo Il Regolamento ECSP sarà applicabile dal 10 novembre 2021
«L’adozione del Regolamento europeo è da leggersi con favore soprattutto visto che l’Europa è diventata il terzo mercato mondiale per raccolta tramite crowdfunding – spiega l’avvocato Mennato Fusco, partner responsabile del dipartimento M&A e Capital Market di Mainini & Associati-. In questo contesto, sono evidenti le opportunità a disposizioni e la rilevanza degli interessi in gioco, anche a livello nazionale derivanti dalla creazione di un mercato comune europeo».
Quando entrerà in vigore il crowdfunding Europeo?
Negli Stati Membri, il nuovo Il Regolamento ECSP sarà applicabile dal 10 novembre 2021 (ci sarà un periodo di transizione fino al 10 novembre 2022 durante il quale resterà valido il riferimento al diritto nazionale). «Il regolamento si applica a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per offerte fino a 5 milioni, calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascun azienda offerente – continua Fusco – soglia questa oggi utilizzata da molti Stati Membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi del Regolamento UE 2017/1129 ma che in Italia è stata elevata dalla Consob fino a 8 milioni, anche per l’equity crowdfunding».
Il Regolamento europeo si applica anche ai portali di lending crowdfunding
Siccome la disciplina introdotta dal Regolamento europeo è più ampia rispetto alla normativa nazionale, i gestori dei portali di raccolta dovranno mettere in conto un processo di revisione e aggiornamento interno. «Mentre la disciplina interna si applica solo all’equity crowdfunding e al debt crowdfunding (offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito) – aggiunge Fusco – il Regolamento europeo si applica anche ai portali di lending crowdfunding, ossia il crowdfunding in cui l’utente del portale “investe” capitali per concedere prestiti finalizzati a progetti di cui sono titolari startup e PMI. Inoltre, da un punto di vista della tutela degli investitori sono introdotti alcuni importanti requisiti prudenziali, diritti e obblighi di trasparenza e informazione, nonché presidi di garanzia per gli investitori non professionali».
Ci sarà un registro pubblico unificato di fornitori e piattaforme autorizzati ad operare nella UE
I portali indirizzano le domande a Consob
In base al nuovo Regolamento, chi ha intenzione di offrire servizi di crowdfunding dovrà presentare una domanda di autorizzazione all’autorità competente che per l’Italia e Consob, contando su una procedura di autorizzazione rapida che si basa sul meccanismo del silenzio assenso. In pratica sarà possibile essere operativi dopo soli 15 giorni dall’invio della comunicazione.
Una volta ricevuta la domanda, Consob informerà l’Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) che iscriverà il portale in un registro pubblico unificato di fornitori e piattaforme autorizzati ad operare nella UE.