Investimenti in software 4.0: una guida al bonus 2018
Anche per il 2018 (e in parziale coda al 2019), coloro che effettuano acquisti di beni ammortizzabili potranno sfruttare una extra maggiorazione del 40% per gli investimenti nei software di cui all’allegato B della l. 232/2016. Ma come funziona questo particolare bonus? Come potete beneficiarne? Cosa è l’incentivo per i software Industria 4.0 Così …
Anche per il 2018 (e in parziale coda al 2019), coloro che effettuano acquisti di beni ammortizzabili potranno sfruttare una extra maggiorazione del 40% per gli investimenti nei software di cui all’allegato B della l. 232/2016. Ma come funziona questo particolare bonus? Come potete beneficiarne?
Cosa è l’incentivo per i software Industria 4.0
Così come la disciplina per l’iperammortamento, anche quella per i software Industria 4.0 prevede un particolare allungamento dei termini concessi alle imprese per poter effettuare degli investimenti nel settore, usufruendo della maggiorazione del 40% per gli impieghi in alcuni software, meglio specificati nell’allegato B) della legge 232/2016, la Legge di Bilancio 2017.
E così, tutti i soggetti che effettuano investimenti iperammortizzabili, hanno ancora del tempo utile per poter beneficiare di una extra deduzione del 40% per gli acquisti di beni immateriali inclusi nella tabella B sopra citata, concernente in misura prevalente software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Unica condizione per poter usufruire di questo super ammortamento, precisa la circolare 4/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, è quella che il soggetto abbia effettuato almeno un investimento con iperammortamento del 150 per cento.
Ne consegue, da quanto sopra, che l’agevolazione spetta anche se si tratta di beni immateriali non correlati al funzionamento dello specifico cespite materiale oggetto di iperammortamento. Sono dunque agevolati gli investimenti in beni immateriali effettuati nel medesimo periodo previsto per l’iperammortamento.
La deduzione
La maggiorazione del beneficio fiscale può essere utilizzata attraverso una deduzione di quote di ammortamento secondo le regole fiscali. Il costo del software in proprietà, oppure acquisito in licenza d’uso a tempo indeterminato senza limitazioni, potrà essere dedotto in misura non superiore al 50% per ciascun esercizio. Di contro, se è stata acquisita una licenza d’uso a tempo determinato, il relativo costo può essere oggetto di ammortamento in misura corrispondente alla durata della licenza. 1
Ricordiamo, in tal proposito, che la deduzione scatta dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione del bene immateriale, a patto che l’impresa abbia anche avviato la deduzione dell’iperammortamento su un bene materiale che, come abbiamo rammentato qualche paragrafo fa, non deve necessariamente essere correlato a quello immateriale.
Infine, così come avviene per l’iperammortamento, anche la deduzione del 40% richiede l’attestazione o la perizia sulla conformità ai requisiti della tabella B e sull’interconnessione.
Software e OIC 24
Come abbiamo già avuto modo di accennare, gli investimenti in software possono rientrare tra gli impieghi agevolabili anche quando i programmi sono acquisiti in licenza d’uso, a patto che sia possibile iscriverli tra le immobilizzazioni immateriali, stando a quanto previsto dal principio contabile OIC 24.
Nel dettaglio, il contenuto del principio contabile OIC 24 sancisce che il software applicativo acquistato a titolo di proprietà – contratto di sviluppo oppure diritto esclusivo – nonché acquisito in licenza d’uso a tempo indeterminato o determinato, può essere capitalizzato solo nei limiti delle somme che sono pagate una tantum. Dunque, non possono essere iscritti all’attivo e dunque capitalizzati, bensì imputati a conto economico con le regole di competenza temporale, quei canoni periodici o quelle eventuali royalties che vengono corrisposte successivamente al pagamento iniziale una tantum.
Inoltre, il regolamento prevede che i software sono agevolati quando operano “stand alone”, ovvero quando non sono necessari al funzionamento del bene materiale. In presenza, invece, di un software integrato (c.d. “embedded”), che sia stato acquistato unitamente ad un bene soggetto a “iperammortamento”, l’intero costo del cespite (comprensivo di quello del software) potrà sfrutterà l’incentivo del 150 per cento. In tal proposito, condividiamo altresì che secondo quanto stabilito da un recente chiarimento di Assonime, la deduzione cumulativa del 150% sui software necessari al funzionamento di un macchinario può essere fruita anche nel momento in cui il software viene acquistato da un fornitore diverso rispetto a quello del cespite materiale.
Una lista di software agevolabili “allargata”
La Legge di Bilancio 2018 ha contribuito ad allargare la definizione di beni immateriali agevolabili modificando il contenuto della tabella B allegata alla legge 232/2016. E così, in virtù di ciò, a partire dallo scorso 1° gennaio 2018 tra i beni agevolabili vengono ricompresi anche i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).