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Incentivi fiscali solo per startup innovative “doc”

(una "nuova definizione" apportata dal ddl. concorrenza)

La Legge 16/12/2024 n. 193 ha introdotto importanti modifiche alla normativa sulle startup innovative. Le nuove disposizioni, tra l’altro, ridefiniscono i criteri di accesso al regime agevolato e rivedono il periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Introduzione

Le normative a sostegno di startup e PMI innovative sono state recentemente riviste con l’obiettivo di renderle più efficaci e mirate. Trattasi di un “restyling” che si concentra su tre aspetti principali: un potenziamento delle agevolazioni fiscali, una maggiore selettività nei requisiti di ammissione e una ridefinizione della platea dei beneficiari.

Per questo motivo appare necessario soffermarsi sulla “nuova definizione” di startup innovativa.

Startup innovative: la nuova definizione apportata a dicembre dal “Ddl. Concorrenza 2023”

La Legge 16/12/2024 n. 193, anche denominata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, ha introdotto importanti modifiche alla normativa sulle startup innovative. Le nuove disposizioni, contenute negli articoli 28 e seguenti del Ddl. tra l’altro ridefiniscono i criteri di accesso al regime agevolato e rivedono il periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Nuovi requisiti per le startup innovative

Una delle principali novità riguarda la definizione di startup innovativa. Oltre ai requisiti già previsti dall’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, il nuovo testo aggiunge le seguenti condizioni:
• deve essere una micro, piccola o media impresa, secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
• non deve svolgere come attività prevalente quella di agenzia o consulenza.

La startup innovativa  deve essere una micro, piccola o media impresa, secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea e non deve svolgere come attività prevalente quella di agenzia o consulenza.

La definizione aggiornata di startup innovativa

Per effetto dell’integrazione apportata l’impresa startup innovativa, come definita dal vigente art. 25 D.L. 18.10.2012 n. 179, è una società di capitali (anche in forma cooperativa) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
  • è costituita da non più di 5 anni;
  • è fiscalmente residente in Italia (art. 73 Tuir), o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • valore della produzione annua fino a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività
    non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non proviene da operazioni di fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  1. spese in ricerca e sviluppo pari o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Sono ricomprese tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale dal terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Conclusioni

A fronte di maggiori ed interessanti agevolazioni, come evidenziate in un precedente intervento, le nuove disposizioni vogliono rendere più selettivo il sistema delle startup innovative, con la finalità di garantire un supporto maggiore a realtà con un concreto potenziale di crescita e innovazione.

 

Dottore Commercialista e revisore, Autore “Tributi e diritto nell’economia digitale” (Il Sole 24 Ore, 2024), Esperto Cripto e DAO, Asset protection, Passaggio generazionale, DAC, Corporate Secretary, M&A, Business/personal relocation, relatore a convegni e collaboratore pubblicista de Il Sole 24 Ore.

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