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IMU, come non pagare la prima rata se sei una partita IVA

Con le ultime modifiche approvate in Senato in conversione del decreto legge Sostegni, una buona novità si erge all’orizzonte per le partite IVA, che potranno non pagare la prima rata IMU. La nuova disposizione agevolativa punta evidentemente ad alleggerire la posizione delle partite IVA operanti in quei settori economici maggiormente compromessi dalla crisi pandemica, arricchendo …

Con le ultime modifiche approvate in Senato in conversione del decreto legge Sostegni, una buona novità si erge all’orizzonte per le partite IVA, che potranno non pagare la prima rata IMU.

La nuova disposizione agevolativa punta evidentemente ad alleggerire la posizione delle partite IVA operanti in quei settori economici maggiormente compromessi dalla crisi pandemica, arricchendo così il mosaico di sostegni per i professionisti. Ma come funziona?

Per quali immobili è in vigore l’esenzione del pagamento IMU

L’agevolazione – si legge nel testo ora in esame alla Camera – compete per gli immobili in cui i soggetti passivi di imposta esercitano le attività di cui siano anche gestori. In aggiunta a ciò, è previsto che gli stessi professionisti siano in grado di beneficiare (anche solo potenzialmente e, dunque, non necessariamente in termini effettivi) del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Dl 41/2001.

Dunque, i professionisti che intendono perseguire la finalità di fruire dell’esenzione del pagamento della prima rata IMU dovranno essere titolari di una partita IVA alla data del 23 marzo 2021 e dovranno altresì essere stati interessati da una riduzione del fatturato pari al 30% della media mensile dei corrispettivi realizzati nel 2020 rispetto alla media mensile del 2019. Ulteriore requisito è poi legato alla dimensione del valore della produzione, con un tetto di 10 milioni di euro di ricavi e compensi maturati nel 2019.

Inoltre, così come avviene per quanto attiene il contributo a fondo perduto, è possibile non osservare il requisito della flessione dei ricavi e dei compensi nella sola ipotesi di attivazione della partita IVA successiva al 31 dicembre 2019.

Contributi a fondo perduto per imprese agricole

Rileviamo altresì come nel testo figuri come il contributo a fondo perduto possa essere indirizzato anche nei confronti delle imprese agricole, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. E che essi, pertanto, potranno non corrispondere la rata IMU di giugno per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità ex art. 9 co 3-bis del Dl 557/1993.

Rimane invece ancora da comprendere se l’esenzione sarà o meno applicabile ai terreni agricoli posseduti e coltivati dall’imprenditore, che non sono però esenti a regime da tassazione. È il caso, per esempio, di un agricoltore che beneficia del contributo a fondo perduto di cui sopra, ma nel contempo è anche un lavoratore subordinato. In questo particolare scenario il soggetto passivo non è in grado di soddisfare i requisiti della qualifica di coltivatore agricolo o di imprenditore agricolo professionale, non risultando iscritto alle gestioni previdenziali agricole, con la conseguenza che l’Imu sarebbe dovuta.

Tuttavia, considerato la norma nell’attuale versione fa riferimento a una nozione piuttosto ampia di immobili, è possibile che si possa optare per un’interpretazione che include anche questi terreni nel perimetro dell’agevolazione.

Per avere questo e altri chiarimenti non si potrà che attendere uno specifico intervento da parte del Mef, con il suo dipartimento delle Finanze, previsto per le prossime settimane.

Giornalista, copywriter, esperto di finanza e marketing editoriale, collabora con alcuni dei più noti network nazionali dell'informazione

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