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Tassazione startup dal 15% al 5% per i primi 5 anni, ma a qualche condizione…

Con il nuovo regime a forfait sono state introdotte delle modifiche e la tassazione passa dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività.

Il nuovo regime a forfait ad oggi può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per:

  • soggetti che iniziano una nuova attività;
  • soggetti che già ne esercitano una.

L’1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfetario, prevedeva un’ulteriore agevolazione per i soggetti che iniziavano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Con la Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (quindi con un 10% in meno della vecchia legge che come anticipato era del  15%).

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Sintetizzando sotto vengono riportati i 3 requisiti fondamentali per poter usufruire di questa nuova agevolazione.

  1. il soggetto in questione non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale (d’impresa), anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escludendo il caso in cui l’attività precedentemente svolta coincida con il periodo di pratica obbligatoria con l’obbiettivo dell’esercizio di arte o professione;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, il totale dell’ammontare dei ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Di fatto, i requisiti previsti sono i medesimi per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) che ad oggi quindi non sono più da considerare, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto delle condizioni sopra descritte non risulta un problema per l’accesso al regime, ma influisce sulla possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.

Se un contribuente inizia una nuova attività di impresa senza rispettare anche solo uno dei tre punti descritti sopra, ma soddisfa tutti i requisiti di accesso, potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia beneficiare dell’ulteriore agevolazione.

In parole più semplici, se un contribuente inizia una nuova attività di impresa senza rispettare anche solo uno dei tre punti descritti sopra, ma soddisfa tutti i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia poter beneficiare dell’ulteriore agevolazione. Come ultima nota, ma non meno importante, anche ai soggetti che fino al 2014 fruivano del regime delle nuove iniziative produttive e che nel triennio 2015 2016 e 2017 applicano il nuovo regime forfetario viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d’imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida la riduzione.

Dal 2015 ad oggi mi occupo della progettazione di soluzioni software per grandi clienti che operano nel Work Force management, ovvero aziende multiutility che si occupano di gestire attività “sul campo”, monitorare il lavoro degli operatori in tempo reale, organizzare i processi, le modalità e il tempo degli interventi per ottimizzare le risorse, ridurre i costi e migliorare il servizio al cliente in qualsiasi settore d’applicazione. Esempio di clienti, sono Hera, Enel, SNAM, Open Fiber, I2retegas

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