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Smart&Start Italia: le novità dell’incentivo 2018

La Circolare Mise n.102159 dello scorso 14 febbraio 2018 ha apportato alcune importanti novità al programma Smart&Start Italia, una particolare misura a sportello che stimola la nascita e la crescita di startup innovative in tutto il Paese. Vediamo insieme che cosa è cambiato e come poter fruire dell’incentivo anche nel 2018. I destinatari dell’iniziativa Una prima modifica …

La Circolare Mise n.102159 dello scorso 14 febbraio 2018 ha apportato alcune importanti novità al programma Smart&Start Italia, una particolare misura a sportello che stimola la nascita e la crescita di startup innovative in tutto il Paese.

Vediamo insieme che cosa è cambiato e come poter fruire dell’incentivo anche nel 2018.

I destinatari dell’iniziativa

Una prima modifica di rilievo riguarda sicuramente la platea di destinatari di Smart & Start Italia. La circolare sopra citata ha infatti sostituito il precedente punto 4.2 precisando che ora possono richiedere le agevolazioni anche

le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, ed entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta (…)

Le spese di investimento agevolate

Una ulteriore modifica di significatività ha poi apportato l’ampliamento delle spese di investimento agevolate, che ricomprendono ora più congruamente anche le attività di marketing e marchi.

In altri termini, risultano ora supportabili i seguenti investimenti:

  • impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica;
  • componenti hardware e software;
  • brevetti, marchi e licenze;
  • certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;
  • investimenti in marketing e web marketing.

Ricollegandoci a quanto sopra esplicitato, la circolare aggiunge che

sono agevolabili entro il limite del 20% (venti percento) dell’importo totale ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing, intesi quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del programma di investimento proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta.

I costi di gestione agevolabili, sostenuti nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento, sono invece relativi a:

  • interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;
  • quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici;
  • canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature;
  • costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012;
  • licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;
  • licenze relative all’utilizzo di software;
  • servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.

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Terza modifica sulla quale vogliamo concentrare la nostra attenzione, rimandandovi poi per successivi approfondimenti alla lettura integrale della circolare che trovate in allegato, è relativa alle nuove modalità di erogazione delle agevolazioni.

In particolare, il nuovo art. 13 prevede che

per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti (…) l’erogazione del finanziamento agevolato (…) avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori.

Viene previsto inoltre che ogni richiesta di erogazione debba essere di importo almeno pari al 10% (dieci percento) dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

Ancora,

la presentazione delle richieste di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate (…) (Fatture quietanzate o non quietanzate) e (…) (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma di investimento, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.

La circolare prevede poi che le richieste di erogazione devono essere presentate, nel rispetto dei seguenti termini:

l’anticipazione di cui al punto 13.2.1, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data suddetta;

nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, lettera b), fatta salva l’eventuale richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi da parte dell’impresa entro i termini di cui al richiamato punto 10.2, lettera b).

Viene infine precisato che, per quanto concerne i pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo, questi devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.

Infine, la circolare informa che:

a distanza di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 15.1 e 15.3, il Soggetto gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività. Al fine di tale controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore, fatta salva l’eventuale richiesta di proroga da parte dell’impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il Soggetto gestore può, sulla base della richiesta motivata da parte dell’impresa, concedere un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi per l’avvio dell’attività. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore dispone la revoca totale delle agevolazioni.

Potete scaricare la circolare e il nuovo bando modificato del programma cliccando qui.

Giornalista, copywriter, esperto di finanza e marketing editoriale, collabora con alcuni dei più noti network nazionali dell'informazione

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