Polizze catastrofali per imprese: si attende la proroga a ottobre
Si attende il rinvio dei termini relativi all'obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali, attualmente in vigore dal 31 marzo 2025.

Dovrebbe mancare poco alla conferma del rinvio al 31 ottobre 2025 dell’obbligo assicurativo contro eventi catastrofali per le attività produttive, le c.d. polizze catastrofali.
In attesa della formalizzazione del provvedimento ricordiamo che l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza a copertura dei danni catastrofali scatterebbe il prossimo 31 marzo ma, in seguito a un emendamento in corso di esame, dovrebbe slittare di sette mesi.
Si attende dunque una disposizione legislativa che ufficializzi il differimento del termine per l’acquisto di un’assicurazione contro i danni derivanti da eventi climatici estremi (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), come previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ricordiamo che l’adempimento riguarda tutte le attività produttive iscritte nel Registro delle imprese e che l’obbligo assicurativo è stato ampiamente dibattuto e oggetto di contestazioni a causa dei costi elevati e delle richieste di maggiori chiarimenti.
Polizze catastrofali, ancora tanti dubbi da chiarire
Come evidenziato da ANCE e Confindustria, per esempio, la normativa che stabilisce le modalità attuative presenta numerosi aspetti poco definiti, generando incertezze (ad esempio, l’assenza di riferimenti al R.E.A. per l’obbligo, lasciando le imprese commerciali in una situazione di ambiguità).
L’obbligo riguarda tutte le imprese, con eccezione di quelle appartenenti ai settori pesca e acquacoltura, per le quali il termine è già posticipato al 31 dicembre 2025. Per le assicurazioni già esistenti, l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.
L’ANIA ha pubblicato specifiche FAQ online per chiarire alcuni aspetti della normativa. Tra queste, viene specificato che l’obbligo assicurativo ricade sull’affittuario/utilizzatore di fabbricati, impianti e attrezzature in locazione, qualora il bene non risulti già assicurato dal proprietario. Viene inoltre precisato che l’obbligo vale anche per le abitazioni ad uso promiscuo, se l’immobile viene utilizzato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.