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Modifiche al tempo di permanenza delle Startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese

(Il ddl. Concorrenza apporta novità anche in termini di tempi di permanenza dell’iscrizione)

La Legge 16/12/2024 n. 193, nota anche come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, ha ridefinito la platea dei destinatari del potenziato sostegno rivolto a PMI e startup innovative. Contestualmente ha altresì aggiornato i criteri necessari per mantenere i requisiti richiesti per l’accesso e la fruizione delle agevolazioni. In questo articolo ci …

La Legge 16/12/2024 n. 193, nota anche come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, ha ridefinito la platea dei destinatari del potenziato sostegno rivolto a PMI e startup innovative. Contestualmente ha altresì aggiornato i criteri necessari per mantenere i requisiti richiesti per l’accesso e la fruizione delle agevolazioni.
In questo articolo ci soffermeremo così sulle modifiche apportate concernenti la riduzione del periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese e l’introduzione di nuovi criteri per le proroghe.

Riduzione a 3 (+2) anni del periodo di permanenza nel Registro delle imprese

Come anticipato, la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” apporta delle modifiche che rivedono il periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.
In precedenza, una startup innovativa poteva rimanere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese per un massimo di cinque anni.
L’art. 28, comma 2, L. 16.12.2024 n. 193 , nell’introdurre il comma “2-bis” all’art. 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179, riduce questo periodo a tre anni, con la possibilità di proroga per ulteriori due anni, ma solo se l’azienda soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
• incremento al 25% delle spese di ricerca e sviluppo;
• stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
• aumento dei ricavi della gestione caratteristica o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
• costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamenti convertibili o aumenti di capitale;
• ottenimento di almeno un brevetto.

Possibilità di estensione fino a quattro anni per le “scale-up”

L’art. 28, comma 2, L. 16.12.2024 n. 193, nell’introdurre il comma “2-ter” all’art. 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179, concede una ulteriore proroga al termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di “scaleup”, per le startup che si avviano alla fase di “scaleup”, ma condizione che:

  • venga realizzato un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR di importo maggiore ad un milione di euro per ogni periodo di estensione;
  •  i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa incrementino di più del 100% annuo.

Conclusione

A fronte di maggiori ed interessanti agevolazioni, come evidenziate in un precedente intervento, le nuove disposizioni vogliono rendere più selettivo il sistema delle startup innovative, con la finalità di garantire un supporto maggiore a realtà con un concreto potenziale di crescita e innovazione.

Dottore Commercialista e revisore, Autore “Tributi e diritto nell’economia digitale” (Il Sole 24 Ore, 2024), Esperto Cripto e DAO, Asset protection, Passaggio generazionale, DAC, Corporate Secretary, M&A, Business/personal relocation, relatore a convegni e collaboratore pubblicista de Il Sole 24 Ore.

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