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Come funziona il superammortamento 2018

Come abbiamo ricordato qualche giorno fa, occupandoci di una panoramica sugli incentivi concessi a startup e pmi, la Legge di Bilancio 2018 ha riaperto i termini per poter fruire dell’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, estendendola altresì per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio …

Come abbiamo ricordato qualche giorno fa, occupandoci di una panoramica sugli incentivi concessi a startup e pmi, la Legge di Bilancio 2018 ha riaperto i termini per poter fruire dell’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, estendendola altresì per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2019, nell’ipotesi in cui però entro e non oltre il 31 dicembre 2018 il relativo ordine sui beni materiali strumentali nuovi risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

Ma come funziona questa agevolazione? Chi può beneficiarne? E in che modo?

Come cambia il superammortamento 2018

Iniziamo con il ricordare che l’intervento normativo di cui parliamo non è certamente una vera e propria proroga, quale quella che era invece stata prevista dalla Legge di Bilancio 2017, bensì una sorta di riapertura tecnica dei termini di godimento di questo benefit, considerato che il legislatore ha previsto una data iniziale e una data finale entro cui effettuare gli investimenti che condurranno alla fruizione della maggiorazione fiscale, che viene peraltro ridotta al 30% e con l’esclusione di tutti i tipi di autovetture.

Chi può beneficiare del superammortamento 2018

La Legge di Bilancio 2018 non ha invece apportato particolari novità per quanto concerne i presupposti soggettivi per poter fruire dell’agevolazione protagonista del nostro odierno approfondimento.

Da quanto sopra ne deriva che i beneficiari rimangono gli stessi, intesi come tutti i titolari di reddito di impresa a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico in cui operano e, inoltre, gli esercenti arti e professioni, compresi anche i lavoratori autonomi che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del Tuir.

Di contro, non è possibile ricondurre alla categoria dei beneficiari, e sono dunque soggetti esclusi, quei soggetti che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge 190/2014 e le imprese marittime in regime tonnage tax.

La misura del beneficio

Qualche cambiamento è invece relativo alla misura del beneficio. Come già anticipato qualche riga fa, rispetto alla precedente edizione il bonus fiscale si traduce in un incremento del 30%, in luogo del precedente 40%, da conteggiarsi sul costo effettivo di acquisizione del bene. Dal 2017 al 2018 si assiste pertanto a ad una piccola riduzione del bonus che interessa tutti gli investimenti agevolati.

Ad ogni modo, la riduzione non trova applicazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017, si è provveduto al versamento dell’acconto in misura pari al 20% del costo del bene e si è ricevuta la conferma d’ordine da parte del venditore.

Tecnicamente, l’agevolazione è rappresentata da una deduzione fiscale che opera in via extra contabile

Tecnicamente, l’agevolazione è rappresentata da una deduzione fiscale che opera in via extra contabile, e che deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi che va fruita, per quanto riguarda l’ammortamento dei beni agli articoli 54 e 102 del Tuir, in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1998 ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa e a partire dal momento di entrata in funzione del bene. Questa riduzione alla metà, per il primo anno, non si applica al mondo del lavoro autonomo.

 

Quali beni sono esclusi dall’agevolazione

Un’altra novità che è stata introdotta dal legislatore per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 ha riguardato l’esclusione dall’agevolazione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto disciplinati dall’articolo 164, comma 1 del Tuir. Peraltro, già in virtù del precedente intervento normativo ad opera della Legge di Bilancio 2017 il legislatore aveva voluto escludere dal beneficio del superammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ex articolo 164 comma 1, lettere b) e b-bis) del Tuir, ossia quei veicoli a deducibilità parziale perché non utilizzati esclusivamente per l’attività imprenditoriale.

Ora il legislatore ha però voluto estendere la limitazione anche all’acquisto di veicoli strumentali all’attività, quali ad esempio i veicoli adibiti a uso pubblico, come i taxi, e i veicoli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa senza i quali l’attività stessa non potrebbe essere esercitata. A titolo di esempio, si fa un rapido cenno a quelle attività imprenditoriali che conducono un’attività di noleggio o di scuola guida ovvero di addestramento al volo o alla navigazione.

Tra questi operatori peraltro si aggiungono anche gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, autocaravan, ciclomotori e motocicli ancorché destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Giornalista, copywriter, esperto di finanza e marketing editoriale, collabora con alcuni dei più noti network nazionali dell'informazione

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