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ECSP, cosa cambia con il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding

Dal 10 novembre è in vigore il regolamento europeo per il crowdfunding. Tuttavia, in base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 (ovvero “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” o “Regolamento ECSP”), che porterà importanti cambiamenti a tutti gli attori del settore, in particolare a fornitori di servizi e piattaforme di raccolta. L’obiettivo è quello di armonizzare le regole gettando le basi per un codice europeo di comportamento in grado aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali, sia quelle di investimento internazionale.
Nel contesto italiano questa evoluzione contribuirà ad allineare parzialmente l’attuale quadro normativo, che si differenzia tra equity/debt crowdfunding, disciplinato in larga dal “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con Delibera Consob n. 18592/2013, e lending crowdfunding, la cui disciplina è in parte contenuta nelle “Disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari” adottate con la Delibera di Banca d’Italia n. 584/2016. Esiste tuttavia un regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP secondo cui le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.

In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022

Crowdfunding europeo: cosa cambia

Il Regolamento ECSP introduce una cornice comune valida sia per l’equity crowdfunding sia per il social lending crowdfunding.
Pur avendo alcune analogie con il Regolamento Consob applicabile all’equity/debt crowdfunding, introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguarderanno, tra l’altro, il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale, la trasparenza, la tutela degli investitori e la gestione dei conflitti di interesse. L’ambito applicativo della normativa europea sarà più ampio rispetto all’attuale normativa italiana, perché si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali, ove esistenti.

L’ambito applicativo della normativa europea sarà più ampio rispetto all’attuale normativa italiana, perché si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding

Autorizzazione e regime transitorio

I portali che vorranno fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento ECSP, anche in termini di capitale minimo. Tale Autorità sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati all’interno dell’UE.
Al momento, l’Italia non ha ancora designato formalmente l’Autorità  incaricata a svolgere l’attività di vigilanza sugli operatori del crowdfunding; anche se risulta logico ipotizzare che si tratterà della Consob che, eventualmente, per alcuni profili, potrà essere affiancata dalla Banca d’Italia.

Il passaporto europeo

I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto a un passaporto europeo che consentirà loro di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.

I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto a un passaporto europeo che consentirà loro di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività

Per i portali già autorizzati, in base all’attuale normativa e in base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime. I fornitori di servizi di crowdfunding già accreditati potranno continuare a lavorare sulla base della normativa nazionale fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.

Raccolta, investimenti e mercato secondario

La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR.
Il limite di raccolta massima per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.

La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail

Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.
Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.

Conflitto d’interessi e tutele per gli investitori

Il Regolamento ECSP introduce una serie di disposizioni a tutela degli investitori, modulate in relazione alle caratteristiche degli stessi, a tal fine suddivisi nelle categorie degli investitori “sofisticati” e “non sofisticati”.

Gli investitori sono suddivisi tra “sofisticati” e “non sofisticati”

Viene introdotta sia per l’equity che per il lending crowdfunding una sorta di valutazione di “appropriatezza rafforzata” per i cosiddetti investitori “non sofisticati”. Come sintetizzato da Toni Marcelli, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in caso di investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà pertanto avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.
Sono inoltre introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi: i gestori, ad esempio, non potranno aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme e saranno introdotti requisiti prudenziali in termini di capitale minimo e business continuity. Si tratta di importanti novità per il settore che, si spera, contribuiranno a snellire (e quindi incentivare) le prestazioni transfrontaliere dei servizi di crowdfunding, finora penalizzate dalla frammentazione della normativa.
Ulteriori requisiti saranno inoltre previsti in relazione al trattamento dei reclami, per cui i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno adottare procedure efficaci e approntare ulteriori presidi.

Business Development Manager at Dynamo, Author Manuale di Equity Crowdfunding, Angel Investor in CrossFund, Journalist, Crowdfunding Marketing Strategist, Startup-News.it founder, IED Lecturer.

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