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Definizione agevolata avvisi bonari, le istruzioni del Fisco

Come funziona la definizione agevolata degli avvisi bonari, quali sono le modalità per accedere all'agevolazione che prevede sanzioni in misura ridotta, come allungare il piano di rateizzazione.

La definizione agevolata degli avvisi bonari va a vantaggio dei contribuenti oppure no? Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul funzionamento della definizione degli avvisi bonari che prevede la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%, come introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Considerata l’attualità del tema, nelle prossime righe riassumeremo come funziona a definizione agevolata a seconda del periodo di imposta.

Definizione agevolata per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021

Cominciamo con il ricordare come la legge stabilisca che le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente attraverso comunicazioni di irregolarità, possano essere oggetto di definizione agevolata con riduzione delle sanzioni dovute dal 10% al 3% sulle imposte non versate o versate in ritardo.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come rientrino nella definizione agevolata:

  1. le comunicazioni il cui termine di pagamento non è ancora scaduto al 1 gennaio 2023 (pertanto, recapitate prima del 1 gennaio 2023 ma con termini non scaduti per il pagamento delle somme o della prima rata)
  2. le comunicazioni recapitate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

Come conseguenza di quanto sopra:

  • le imposte, i contributi previdenziali e le somme aggiuntive sono dovute per intero
  • le sanzioni sono ricalcolate nella misura ridotta del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Per quanto riguarda le modalità e i termini di pagamento, il Fisco ricorda che per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute – con la già rammentata riduzione delle sanzioni – siano versate in un’unica soluzione entro 30 giorni, o 90 giorni se ricevute mediante avviso telematico, con decorrenza dei termini dal ricevimento della comunicazione originaria o di quella definitiva che contiene la rideterminazione degli esiti.

Per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute siano versate in una unica soluzione

Nel caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il termine di cui sopra, mentre le rate successive dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre successivo, insieme agli interessi di rateazione.

Si tenga conto che è previsto un periodo di tolleranza di sette giorni, superato il quale la definizione agevolata cessa di esistere, con passaggio all’applicazione delle ordinarie disposizione in materia di sanzione e riscossione.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1 gennaio 2023

La legge prevede la definizione agevolata anche in relazione alle comunicazioni per cui alla data del 1 gennaio 2023 è regolarmente in corso il pagamento rateale, in seguito a rateazioni regolarmente intraprese negli anni precedenti, a prescindere dal periodo di imposta, e per cui non si è verificata alcuna circostanza di decadenza dalla rateazione.

Anche in questo caso l’agevolazione riguarda la rideterminazione delle sanzioni nella misura ridotta del 3% sull’imposta non versata o versata in ritardo, per l’importo che residua dopo i pagamenti rateali effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, in questa ipotesi la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre al pagamento delle sanzioni calcolate nella misura ridotta del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda come condizione necessaria per beneficiare della riduzione delle sanzioni è che il pagamento delle rate prosegua senza soluzione di continuità secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione ovvero, nei casi di importo originario non eccedente i 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate.

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle scadenze previste, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produrrà alcun effetto e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Allungamento dei piani di rateazione

Infine, in relazione alla rateazione delle somme dovute in seguito ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, è previsto il potenziale allungamento dei piani di rateazione.

Si ricorda infatti che, originariamente, il quadro normativo prevedeva la possibilità che le somme dovute potessero essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo o – se superiori a 5.000 euro – in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Ebbene, per uniformare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il piano dei debiti che emergono dal controllo delle dichiarazioni, al di là del controvalore degli stessi, il legislatore ha previsto per il contribuente la possibilità di optare sempre per il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Si possono pagare in 20 rate anche gli importi che non eccedono i 5000 euro

Peraltro, come chiarito dalla circolare oggi in commento, tale disposizione si applica non solamente alle rateazioni non ancora iniziate, quanto anche a tutte le rateazioni che siano in corso alla data del 1 gennaio 2023.

Ne consegue pertanto che tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro possono essere allungati fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Se invece hai bisogno di capire come rateizzare una cartella esattoriale leggi qui

Giornalista, copywriter, esperto di finanza e marketing editoriale, collabora con alcuni dei più noti network nazionali dell'informazione

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