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Regime dei minimi al 5%: scelta possibile per tutti

Finalmente l’Agenzia delle Entate ha fatto chiarezza sulla corretta applicazione dei minimi al 5%. Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (“minimi”) vale anche per le partite Iva che hanno cominciato l’attività a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma (articolo 10, comma 12-undecies, Dl 192/2014) che ha prorogato …

Finalmente l’Agenzia delle Entate ha fatto chiarezza sulla corretta applicazione dei minimi al 5%. Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (“minimi”) vale anche per le partite Iva che hanno cominciato l’attività a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma (articolo 10, comma 12-undecies, Dl 192/2014) che ha prorogato il regime. Questo il contenuto della risoluzione delle Entraet n. 67/E pubblicata il 23 luglio 2015.

 

Il percorso normativo

Dal 1° gennaio di quest’anno il nuovo regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, ha sostituito tutti i regimi fiscali di vantaggio validi fino alla fine del 2014.

Dal 1° gennaio di quest’anno il nuovo regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, ha sostituito tutti i regimi fiscali di vantaggio validi fino alla fine del 2014. Tuttavia, sono state previste due deroghe: la prima (contenuta nella stessa legge di Stabilità 2015) consente a coloro che applicavano i vecchi minimi al 31 dicembre 2014 di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o, alternativamente, del trentacinquesimo anno di età. La seconda eccezione (sopraggiunta con il Dl 192/2014, “decreto milleproroghe”) consente l’applicazione dei vecchi minimi anche alle persone, in possesso dei requisiti, che cominciano un’attività nel 2015.

 

La dichiarazione di inizio attività

Tuttavia, se fino al 31 dicembre 2014, l’indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell’esistenza dei requisiti per usufruire del regime dei minimi non aveva natura di opzione ma solo di comunicazione ai fini anagrafici (trattandosi del regime naturale per chi li possedeva), da quest’anno, poiché l’applicazione del regime dei minimi è divenuta una facoltà, la persona che vuole sfruttare il regime di vantaggio deve manifestare espressamente la sua scelta.

La persona che vuole sfruttare il regime di vantaggio deve manifestare espressamente la sua scelta.

L’opzione, pertanto, va evidenziata nel modello A/7 di inizio attività oppure nel Modello Unico 2016 (dichiarazione dei redditi per l’anno 2015).

 

La risoluzione delle Entrate

Secondo quanto affermato dall’Agenzia dell’Entrate nella risoluzione, potrà sfruttare i vecchi minimi anche chi ha cominciato una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del “Milleproroghe”, e che conseguentemente non ha avuto modo di esercitare la scelta nel momento in cui ha presentato la dichiarazione di inizio attività.

A tal fine sarà necessario apportare le rettifiche delle fatture emesse con l’addebito dell’Iva, o entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione, oppure entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo tale termine.

 

La rettifica Iva

Per quanto concerne le operazioni attive, occorrerà emettere una nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cliente. Quest’ultimo, a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al venditore o al professionista.

Inoltre, andrà effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Ovviamente sarà possibile chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di Iva versata e non dovuta.

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