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Equity crowdfunding per tutte le PMI

Equity crowdfunding per tutte le PMI: lo strumento per la raccolta di capitali attraverso portali online, precedentemente previsto per le sole startup e PMI innovative, con la Legge di Bilancio 2017 si può ora utilizzare per finanziare le piccole e medie imprese di ogni genere.

Equity crowdfunding per tutte le PMI: lo strumento per la raccolta di capitali attraverso portali online, precedentemente previsto per le sole startup e PMI innovative, con la Legge di Bilancio 2017 si può ora utilizzare per finanziare le piccole e medie imprese di ogni genere.

La novità è contenuta nel comma 70 del testo della manovra approvata dal parlamento. In pratica, la Legge di Stabilità va a modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58/1998).

L’Equity crowdfunding, si legge nel testo, è: «una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell’Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI».

In pratica

In pratica, tutte le norme relative all’equity crowdfunding che prima erano applicabili solo alle startup innovative e alla PMI innovative, ora valgono per le tutte le PMI (imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni). Di conseguenza, attraverso i portali online (che devono essere autorizzati dalla Consob per questa specifica attività), dal 2017 sarà possibile raccogliere capitale di rischio (quote proprietarie) per le piccole e medie imprese.

Per il resto, le regole restano invariate. Quindi i gestori di portali devono essere imprese di investimento e banche, oppure altri soggetti che però devono essere iscritti a un apposito registro Consob rispettando una serie di requisiti. Fra i quali, l’obbligo di tramettere ordini di compravendite solo a banche e imprese di investimento. In pratica, i gestori dei portali sono degli intermediari che mettono in contatto il pubblico con le società di investimento vere e proprie, le quali sono naturalmente sottoposte a tutte le regole previste per il settore. Non possono fornire servizio di consulenza finanziaria.

L’autorità di vigilanza del mercato deve fornire apposita autorizzazione per questo tipo di intermediazione e ha istituito uno specifico registro, consultabile sul sito, in cui sono elencati i gestori autorizzati di portali di equity crowdfunding. La Consob esercita la funzione di vigilanza su questi portali.

Ricordiamo che l’Equity crowdfunding è stato inserito nella normativa italiana dal decreto sviluppo bis del 2012 (179/2012), inizialmente rivolto alle sole startup innovative, ed è stato poi esteso alle PMI innovative dal fiscal compact del 2015 (Dl 3/2015). La Consob ha messo a punto, nel 2013, il Regolamento per l’equity crowdfunding, che ha rappresentato il primo esempio in Europa di normativa su questa tipologia di investimento attraverso i portali online, e lo ha poi modificato nel 2016, introducendo una serie di semplificazioni anche per stimolare uno strumento che non è mai veramente decollato.

Molto in sintesi:

  • le regole prevedono che almeno il 5% degli strumenti finanziari sia stato sottoscritto da investitori professionali
  • l’investitore ha almeno sette giorni di tempo per cambiare idea dal momento in cui ha aderito e ogni volta che intervengono fatti nuovi segnalati sul portale che cambiano le condizioni a cui ha aderito.
Laureato in Economia all’Università di Udine, si occupa di consulenza direzionale alle PMI del Nordest. Appassionato di start-up, è socio fondatore di Custodi di Successo FVG.

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